Art. 6 · Pubblicazione dell'elenco degli organismi del settore pubblico

Art. 6

Pubblicazione dell'elenco degli organismi del settore pubblico

In vigore dal 29 lug 2025
Pubblicazione dell'elenco degli organismi del settore pubblico 1.   La Commissione redige, mantiene e pubblica un elenco dei fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri a norma dell'. 2.   La Commissione garantisce che sia possibile accedere all'elenco di cui al paragrafo 1. a) tanto in forma firmata o sigillata elettronicamente adatta al trattamento automatizzato, quanto attraverso un sito web leggibile da utenti umani; b) senza la necessità di registrarsi o di essere autenticati; c) solo utilizzando una sicurezza a livello di trasporto (transport layer security) all'avanguardia. 3.   La Commissione pubblica senza indebito ritardo, attraverso un canale sicuro: a) le specifiche tecniche dell'elenco; b) i dettagli dell'URL presso il quale è pubblicato l'elenco; c) i certificati da utilizzare per verificare la firma elettronica o il sigillo elettronico apposti sugli elenchi; d) i dettagli relativi ai meccanismi utilizzati per convalidare le successive modifiche dell'ubicazione o dei certificati di cui alle lettere b) e c).
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