Art. 6
Pubblicazione dell'elenco degli organismi del settore pubblico
In vigore dal 29 lug 2025
Pubblicazione dell'elenco degli organismi del settore pubblico
1. La Commissione redige, mantiene e pubblica un elenco dei fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri a norma dell'.
2. La Commissione garantisce che sia possibile accedere all'elenco di cui al paragrafo 1.
a)
tanto in forma firmata o sigillata elettronicamente adatta al trattamento automatizzato, quanto attraverso un sito web leggibile da utenti umani;
b)
senza la necessità di registrarsi o di essere autenticati;
c)
solo utilizzando una sicurezza a livello di trasporto (transport layer security) all'avanguardia.
3. La Commissione pubblica senza indebito ritardo, attraverso un canale sicuro:
a)
le specifiche tecniche dell'elenco;
b)
i dettagli dell'URL presso il quale è pubblicato l'elenco;
c)
i certificati da utilizzare per verificare la firma elettronica o il sigillo elettronico apposti sugli elenchi;
d)
i dettagli relativi ai meccanismi utilizzati per convalidare le successive modifiche dell'ubicazione o dei certificati di cui alle lettere b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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