Art. 5 · Notifica degli organismi del settore pubblico

Art. 5

Notifica degli organismi del settore pubblico

In vigore dal 29 lug 2025
Notifica degli organismi del settore pubblico 1.   Gli Stati membri trasmettono almeno le informazioni di cui all'allegato III sugli organismi del settore pubblico di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014, attraverso un sistema elettronico sicuro per le notifiche fornito dalla Commissione. 2.   Gli Stati membri notificano qualsiasi modifica delle informazioni notificate. 3.   Gli Stati membri effettuano le notifiche quanto meno in lingua inglese. Gli Stati membri non sono tenuti a tradurre alcun documento a sostegno delle notifiche qualora ciò comporti un onere amministrativo o finanziario irragionevole. 4.   Se del caso, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni supplementari.
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