Art. 3
Rilascio di attestati elettronici qualificati di attributi e di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto
In vigore dal 29 lug 2025
Rilascio di attestati elettronici qualificati di attributi e di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto
1. I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto rispettano l'elenco delle norme di riferimento e delle specifiche di cui all'allegato I e garantiscono che gli attestati elettronici di attributi da essi rilasciati siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato II.
2. Nel caso di rilascio di attestati elettronici di attributi inclusi in regimi registrati nel catalogo di regimi per gli attestati di attributi, i fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto devono conformarsi ai requisiti del regime per gli attestati di attributi corrispondente. Le politiche e le procedure stabilite dagli emittenti di attestati al fine di garantire la conformità ai requisiti dei regimi per gli attestati di attributi rientrano nella valutazione della conformità di cui al regolamento (UE) 910/2014.
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