Art. 10 · Interoperabilità e riutilizzo

Art. 10

Interoperabilità e riutilizzo

In vigore dal 29 lug 2025
Interoperabilità e riutilizzo 1.   Ai fini degli articoli da 3 a 9, gli Stati membri possono fare riferimento ai servizi comuni del sistema tecnico di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1724, nonché ai componenti nazionali ad essi connessi, e riutilizzarli. 2.   Nell'istituire il sistema sicuro per le notifiche e l'elenco degli organismi del settore pubblico di cui agli e nel redigere i cataloghi di cui agli del presente regolamento, la Commissione europea, se del caso, fa riferimento ai servizi comuni del sistema tecnico a norma del regolamento (UE) 2018/1724 e li riutilizza.
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