Art. 3 · Preparazione della valutazione tra pari

Art. 3

Preparazione della valutazione tra pari

In vigore dal 29 lug 2025
Preparazione della valutazione tra pari 1.   Dopo la conferma del ricevimento di una pre-notifica completa, la Commissione informa il gruppo di cooperazione dell'avvio della valutazione tra pari e programma una riunione che prevede all'ordine del giorno la presentazione al gruppo di cooperazione del regime di identificazione elettronica pre-notificato da parte dello Stato membro che ha effettuato la pre-notifica. 2.   Il presidente del gruppo di cooperazione garantisce che la riunione programmata di cui al paragrafo 1 si svolga non oltre due mesi dopo che il gruppo di cooperazione è stato informato dell'avvio della valutazione tra pari. 3.   La data della presentazione è considerata la data ufficiale di inizio della valutazione tra pari. 4.   Dopo la presentazione di cui al paragrafo 3 da parte dello Stato membro che ha effettuato la pre-notifica, gli altri Stati membri possono nominare rappresentanti che partecipino per loro conto alla valutazione tra pari. In tal caso, forniscono i nomi e i dati di contatto dei propri rappresentanti. Tali rappresentanti designati formano il gruppo di valutazione tra pari. I membri del gruppo di valutazione tra pari concordano l'assegnazione dei ruoli seguenti: (a) un coordinatore responsabile dell'organizzazione della valutazione tra pari e della gestione della comunicazione con gli Stati membri, il gruppo di cooperazione e la Commissione; (b) fino a tre relatori a seconda della portata della valutazione tra pari, ciascuno incaricato di dirigere un gruppo di lavoro di cui all', paragrafo 2; (c) almeno un membro attivo per gruppo di lavoro, che assiste nella formulazione delle domande, fornisce un riscontro ai relatori e contribuisce all'elaborazione della relazione finale sulla valutazione tra pari. 5.   Il coordinatore di cui al paragrafo 4, lettera a), vigila sulla corretta esecuzione della valutazione tra pari e controlla il rispetto dei requisiti procedurali di cui al presente regolamento. A tal fine, il coordinatore svolge tempestivamente i compiti seguenti: (a) organizzazione delle domande e delle risposte; (b) finalizzazione della relazione sulla valutazione tra pari; (c) elaborazione del parere sul regime di identificazione elettronica oggetto della valutazione tra pari. 6.   I relatori di cui al paragrafo 4, lettera b), individuano le domande da porre allo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica e redigono gli elementi della relazione sulla valutazione tra pari connessi al settore di competenza del rispettivo gruppo di lavoro. 7.   Tenendo conto degli orientamenti forniti dal gruppo di cooperazione, lo Stato membro che ha effettuato la pre-notifica e gli Stati membri coinvolti nella valutazione tra pari concordano eventuali disposizioni organizzative relative alla valutazione tra pari non specificamente previste dal presente regolamento, comprese norme e orientamenti in materia di riservatezza e conflitti di interesse. 8.   La durata della valutazione tra pari non supera i tre mesi a decorrere dalla data ufficiale di inizio della valutazione tra pari di cui al paragrafo 3 e può essere prorogata per un massimo di due mesi qualora tutti gli Stati membri coinvolti nella valutazione tra pari decidano in tal senso.
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