Art. 1 · Principi generali per la valutazione tra pari

Art. 1

Principi generali per la valutazione tra pari

In vigore dal 29 lug 2025
Principi generali per la valutazione tra pari 1.   Se uno Stato membro trasmette una pre-notifica di un regime di identificazione elettronica alla Commissione e agli altri Stati membri, la valutazione tra pari è avviata conformemente all'. 2.   Lo Stato membro che effettua una pre-notifica di un regime di identificazione elettronica può ritirarla in qualsiasi momento. Se lo Stato membro ritira la pre-notifica del regime di identificazione elettronica, la valutazione tra pari si considera conclusa. 3.   Qualsiasi Stato membro può decidere di partecipare alla valutazione tra pari del regime di identificazione elettronica di un altro Stato membro. 4.   Ogni Stato membro che partecipa a una valutazione tra pari sostiene i costi relativi alla sua partecipazione a tale procedura. 5.   I rappresentanti degli Stati membri che effettuano la valutazione tra pari utilizzano le informazioni acquisite in sede di valutazione tra pari esclusivamente ai fini della stessa e non divulgano a terzi informazioni sensibili o riservate acquisite durante la valutazione tra pari. 6.   Uno Stato membro che decide di partecipare alla valutazione tra pari di un regime di identificazione elettronica di un altro Stato membro comunica eventuali conflitti di interessi in relazione ai rappresentanti nominati da tale Stato membro. In caso di conflitto di interessi, lo Stato membro il cui regime di identificazione elettronica è sottoposto a valutazione tra pari può rifiutare la partecipazione del rappresentante in questione alla valutazione del proprio regime di identificazione elettronica. 7.   Qualsiasi controversia sorta nel corso della valutazione tra pari in relazione alle attività di valutazione tra pari di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento è risolta conformemente al regolamento interno del gruppo di cooperazione. 8.   Un regime di identificazione elettronica non è soggetto a un'ulteriore valutazione tra pari nei due anni successivi alla conclusione di una valutazione tra pari, tranne nel caso in cui al regime di identificazione elettronica sottoposto a valutazione tra pari siano state apportate modifiche significative di cui all', paragrafo 1.
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