Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 lug 2025
1.   A seguito del ricevimento della richiesta congiunta conformemente all', paragrafo 2, l'ECDC mobilita la capacità di emergenza rafforzata e informa senza indugio tutti gli Stati membri attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria in merito alle modalità pratiche per la presentazione all'ECDC delle richieste di assistenza degli esperti dell'EUHTF. 2.   L'ECDC informa il comitato per la sicurezza sanitaria e la Commissione in merito alle richieste di assistenza degli esperti dell'EUHTF presentate dagli Stati membri. L'ECDC valuta le necessità di assistenza e si coordina con la Commissione e con il comitato per la sicurezza sanitaria per stabilire l'ordine di priorità delle richieste ricevute, tenendo conto delle necessità degli Stati membri che hanno richiesto assistenza e delle risorse dell'EUHTF.
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