Art. 3
Formati per la trasmissione di informazioni
In vigore dal 29 lug 2025
Formati per la trasmissione di informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) set di dati in formato elettronico con microdati integralmente controllati e corretti che soddisfano le regole di convalida conformemente alle specifiche delle variabili relative alla loro codifica stabilite nell’allegato I. I dati riveduti sono trasmessi sotto forma di set di dati completi riguardanti tutte le variabili, indipendentemente dal numero di osservazioni e variabili rivedute.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati richiesti a norma del presente regolamento utilizzando il formato comune di scambio di dati statistici specificato dalla Commissione (Eurostat) e lo sportello unico per la trasmissione di dati.
Storico versioni
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