Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 28 lug 2025
Disposizioni transitorie L’articolo 6 e l’allegato II del presente regolamento si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2027. Fino al 10 gennaio 2028 l’importatore potrà utilizzare certificati di cattura semplificati convalidati prima del 10 gennaio 2027 conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009 come applicabile al momento della convalida.
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