Art. 9 · Trasmissione via etere di dati OBM

Art. 9

Trasmissione via etere di dati OBM

In vigore dal 25 lug 2025
Trasmissione via etere di dati OBM 1.   Il costruttore garantisce che il contenuto della casella di uscita per la trasmissione via etere (OTA) di dati OBM («Casella di uscita OBM OTA») e gli altri dati OBM richiesti all’allegato I, parte C, sono trasmessi via etere ai server sotto il loro controllo adottando misure di cibersicurezza in conformità al regolamento ONU n. 155. 2.   Il costruttore garantisce che la trasmissione dei dati OBM via etere è effettuata dal sistema OBM non appena le condizioni di connettività sono adeguate. 3.   La trasmissione via etere dei dati OBM può essere ritardata per i veicoli utilizzati al di fuori del territorio dell’Unione fino a quando non siano utilizzati nell’Unione e le condizioni di connettività siano adeguate. 4.   Il costruttore garantisce che il sistema OBM svolge i compiti relativi alla trasmissione via etere dei dati OBM di cui all’allegato I, parte C.
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