Art. 6 · Calcolo delle emissioni di NOx per ciascun percorso OBM

Art. 6

Calcolo delle emissioni di NOx per ciascun percorso OBM

In vigore dal 25 lug 2025
Calcolo delle emissioni di NOx per ciascun percorso OBM 1.   Il costruttore garantisce che, immediatamente dopo la fine di ogni percorso OBM, il sistema OBM effettua senza interruzione un calcolo di tutte le emissioni di NOx dallo scarico in mg/km per l’intera durata del percorso OBM. Tale calcolo è effettuato dividendo le emissioni massiche totali stimate di NOx del determinato percorso OBM per la distanza totale coperta nell’ambito del percorso OBM in questione. 2.   Il calcolo di cui al paragrafo 1 deve fornire un’indicazione ragionevole delle emissioni reali di NOx dallo scarico in base a uno degli elementi seguenti: (a) misurazioni effettuate da sensori di bordo; (b) dati modellizzati; (c) una combinazione di misurazioni effettuate da sensori di bordo e dati modellizzati.
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