Art. 4 · Prescrizioni generali relative al sistema di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico

Art. 4

Prescrizioni generali relative al sistema di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico

In vigore dal 25 lug 2025
Prescrizioni generali relative al sistema di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico 1.   Il costruttore garantisce che il sistema di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico (EEEDWS) svolge le funzioni seguenti: (a) assegnazione dello stato di monitoraggio OBM degli NOx e del particolato (PM) conformemente all’; (b) fornitura di avvertimenti al conducente conformemente all’allegato II fintanto che uno o più stati di monitoraggio delle emissioni allo scarico si trova in «Errore»; (c) se gli avvertimenti al conducente di cui alla lettera b) non sono presi in considerazione entro il termine specificato nell’allegato II, limitazione dell’uso del veicolo mediante i metodi di persuasione armonizzati descritti in tale allegato fino a quando non siano effettuate riparazioni adeguate. 2.   L’EEEDWS può assegnare lo stato di monitoraggio per le emissioni allo scarico diverse da NOx e PM utilizzando un parametro generico di stato di monitoraggio OBM. Al parametro generico di stato di monitoraggio OBM si applicano le lettere b) e c) del paragrafo 1.
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