Art. 17 · Passaporto ambientale del veicolo

Art. 17

Passaporto ambientale del veicolo

In vigore dal 25 lug 2025
Passaporto ambientale del veicolo 1.   Il costruttore rilascia un passaporto ambientale del veicolo (EVP) per ciascun veicolo, contenente informazioni sulle prestazioni ambientali del relativo tipo di veicolo. 2.   Il costruttore garantisce che i dati e il formato dell’EVP sono quelli di cui all’allegato V. 3.   Il costruttore utilizza mezzi digitali per garantire l’accesso dall’esterno ai dati EVP conformemente all’allegato V. 4.   Il costruttore fa in modo che i dati EVP siano accessibili per almeno 20 anni dopo la data di fabbricazione del veicolo. 5.   Nel caso delle omologazioni in più fasi, per il costruttore di cui ai paragrafi da 1 a 4 si intende il costruttore del veicolo di base, e i dati EVP si riferiscono al veicolo di base.
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