Art. 6 · Domanda di omologazione in relazione alle emissioni di un veicolo

Art. 6

Domanda di omologazione in relazione alle emissioni di un veicolo

In vigore dal 25 lug 2025
Domanda di omologazione in relazione alle emissioni di un veicolo 1)   Il costruttore presenta all’autorità di omologazione la domanda di omologazione in relazione alle emissioni per un veicolo a norma del regolamento (UE) 2024/1257. La domanda di cui al paragrafo 1 è redatta conformemente al modello di scheda informativa di cui all’allegato I, appendice 3. 2)   Il costruttore comunica inoltre all’autorità di rilascio dell’omologazione le informazioni seguenti: 3)   nel caso dei veicoli dotati di motore ad accensione comandata, una dichiarazione riguardante la percentuale minima di accensioni irregolari sul numero totale di accensioni che determinerebbe un livello di emissioni superiore ai limiti OBD di cui al punto 6.8.2, tabella 4A, del regolamento ONU n. 154 se tale percentuale di accensioni irregolari fosse presente fin dall’inizio della prova di tipo 1 scelta per la dimostrazione ai sensi dell’allegato C5 del regolamento ONU n. 154, oppure che potrebbe causare il surriscaldamento di uno o più catalizzatori dei gas di scarico, con conseguente danno irreversibile degli stessi; a) una descrizione della spia di malfunzionamento utilizzata dal sistema OBD per segnalare al conducente del veicolo la presenza di un guasto; b) una dichiarazione del costruttore attestante che il sistema OBD è conforme alle prescrizioni per i sistemi OBD di cui all’allegato XI; c) una descrizione delle misure adottate per evitare la manomissione e la modifica dei sistemi di controllo delle emissioni, conformemente all’allegato XVI e riguardanti anche il computer di controllo delle emissioni, e del contachilometri, con la registrazione dei valori relativi alla durata di vita ai fini del rispetto delle disposizioni degli allegati XI e XVI; d) se del caso, i particolari della famiglia di veicoli di cui al punto 6.8.1 del regolamento ONU n. 154; e) se del caso, copia delle altre omologazioni con i dati che consentono l’estensione delle omologazioni. 4)   Ai fini del paragrafo 3, lettera d), le misure adottate per evitare la manomissione e la modificazione del computer di controllo delle emissioni comprendono un sistema di aggiornamento basato sull’utilizzo di un programma o di una taratura approvati dal costruttore. 5)   Per le prove specificate nella figura I.2.3. dell’allegato I, il costruttore presenta al servizio tecnico incaricato delle prove per l’omologazione in relazione alle emissioni un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. 6)   La domanda di omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli monocarburante, bi-fuel e flex-fuel deve essere conforme alle prescrizioni aggiuntive di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’allegato I. 7)   Le modifiche apportate alla costruzione di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente dopo l’omologazione non invalidano automaticamente l’omologazione, se non quando le caratteristiche o i parametri tecnici originari sono modificati in misura tale da influire sulla funzionalità del motore o del sistema di controllo dell’inquinamento, con effetti sulle emissioni che ne derivano. 8)   Il costruttore fornisce all’autorità di rilascio dell’omologazione la documentazione relativa alla trasparenza delle prove nel formato indicato nella tabella A4/2 dell’allegato 4, punto 5.9, del regolamento ONU n. 83, e nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 4, appendice 5, del regolamento ONU n. 83 come modificato dall’allegato II del presente regolamento. 9)   Il costruttore carica tutti i dati relativi alla conformità in servizio prescritti a norma dell’allegato 4 del regolamento ONU n. 83 e dell’allegato II del presente regolamento nella piattaforma elettronica ISC per i veicoli oggetto dell’omologazione in relazione alle emissioni.
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