Art. 3 · Prescrizioni per l’omologazione in relazione alle emissioni

Art. 3

Prescrizioni per l’omologazione in relazione alle emissioni

In vigore dal 25 lug 2025
Prescrizioni per l’omologazione in relazione alle emissioni 1)   Per ottenere l’omologazione dei veicoli in relazione alle emissioni a norma del regolamento (UE) 2024/1257, il costruttore dimostra che i veicoli sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento quando sottoposti a prova conformemente alle procedure di cui agli allegati da III a VIII nonché X, XI, XIV, XVI, XX, XXI e XXII. Il costruttore garantisce altresì che i carburanti di riferimento sono conformi alle specifiche di cui all’allegato IX. 2)   I costruttori garantiscono che i veicoli sono sottoposti alle prove di cui alla figura I.2.3. dell’allegato I quando applicano le procedure di cui al paragrafo 1. Per tutti i riferimenti al regolamento ONU n. 154 si applicano unicamente le prescrizioni relative all’Unione caratterizzate dal livello 1A. I riferimenti del regolamento ONU n. 154 alle «emissioni di riferimento» sono da intendersi per il presente regolamento come riferimenti alle «emissioni inquinanti». 3)   Al fine di ottenere un’omologazione in relazione alle emissioni a norma del regolamento (UE) 2024/1257, il costruttore esegue altresì le prove relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 di cui all’allegato XXI e all’allegato XII, se del caso. L’autorità di rilascio dell’omologazione fa in modo che i dati relativi alle prove di omologazione siano registrati per ciascuna prova di tipo 1 e caricati sul server apposito della Commissione conformemente all’ del regolamento (UE) 2021/392 (14). 4)   Prescrizioni specifiche concernenti le aperture di ingresso dei serbatoi del carburante sono riportate al punto 2.1 dell’allegato I. 5)   Il costruttore assicura la conformità dei risultati delle prove relative alle emissioni ai valori limite applicabili di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1257 nelle condizioni di prova indicate nel presente regolamento. 6)   Per i veicoli monocarburante viene verificata, nell’ambito della prova di tipo 1, la variazione della composizione del GPL o del GN/biometano, di cui all’allegato B6 del regolamento ONU n. 154 per le emissioni inquinanti, con il carburante utilizzato per la misurazione della potenza netta in conformità all’allegato XX del presente regolamento. I veicoli bi-fuel a gas sono sottoposti a prova con benzina e GPL o GN/biometano. Le prove sul GPL o sul GN/biometano per la variazione della composizione del GPL o del GN/biometano, di cui all’allegato B6 del regolamento ONU n. 154 per le emissioni inquinanti, sono effettuate con il carburante utilizzato per la misurazione della potenza netta in conformità all’allegato XX del presente regolamento. 7)   Il costruttore si assicura che per la prova di tipo 3 di cui all’allegato V, il sistema di ventilazione del motore non permetta l’emissione di gas del basamento nell’atmosfera. 8)   La prova di tipo 6 per la misurazione delle emissioni a bassa temperatura di cui all’allegato VIII non si applica ai veicoli diesel. Tuttavia, il costruttore fornisce all’autorità di omologazione informazioni sulla strategia di funzionamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), compreso il funzionamento a bassa temperatura. Tali informazioni comprendono anche una descrizione degli eventuali effetti sulle emissioni. Su richiesta della Commissione, l’autorità di omologazione fornisce informazioni circa l’efficienza dei dispositivi di post-trattamento degli NOx e del sistema EGR alle basse temperature. 9)   Per i veicoli omologati a norma del regolamento (UE) 2024/1257, il costruttore garantisce che, per l’intera durata di vita del veicolo di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1257, i risultati finali RDE del veicolo, determinati conformemente al regolamento ONU n. 168 come modificato dall’allegato III e derivanti da una prova RDE effettuata conformemente a tale allegato, non superano i valori corrispondenti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1257 o, se del caso, i «valori RDE massimi dichiarati» di cui all’allegato III. 10)   Le prescrizioni dell’allegato III non si applicano all’omologazione in relazione alle emissioni rilasciata a costruttori di piccolissime serie a norma del regolamento (UE) 2024/1257.
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