Art. 11 · Dispositivi di controllo dell’inquinamento

Art. 11

Dispositivi di controllo dell’inquinamento

In vigore dal 25 lug 2025
Dispositivi di controllo dell’inquinamento 1)   Il costruttore garantisce che i dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento destinati a essere montati su veicoli omologati in relazione alle emissioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 hanno ottenuto l’omologazione in relazione alle emissioni come entità tecniche indipendenti ai sensi dell’ e dell’allegato XIII del presente regolamento. Le prescrizioni per i dispositivi di controllo dell’inquinamento di cui al presente articolo sono considerate rispettate in caso di approvazione dei dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento conformemente al regolamento UNECE n. 103 (16). 2)   Ai fini del presente regolamento, i convertitori catalitici e i filtri antiparticolato sono considerati dispositivi di controllo dell’inquinamento. 3)   Non occorre che i dispositivi di ricambio originali di controllo dell’inquinamento che rientrano nel tipo indicato nell’allegato A2, addendum, punto 2.3, del regolamento ONU n. 154 e sono destinati a essere montati su un veicolo cui fa riferimento il documento di omologazione pertinente, siano conformi all’allegato XIII del presente regolamento, purché soddisfino le prescrizioni dei punti 2.1 e 2.2 di tale allegato. 4)   Il costruttore garantisce che il dispositivo originale di controllo dell’inquinamento è provvisto delle marcature di identificazione. 5)   Le marcature di identificazione di cui al paragrafo 3 comprendono: a) la denominazione commerciale o il marchio del costruttore del veicolo o del motore; b) la marca e il numero identificativo del dispositivo originale di controllo dell’inquinamento riportato nelle informazioni di cui all’allegato A1, punto 3.2.12.2, del regolamento ONU n. 154.
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