Art. 10 · Conformità in servizio

Art. 10

Conformità in servizio

In vigore dal 25 lug 2025
Conformità in servizio 1)   Le misure volte a garantire la conformità in servizio dei veicoli omologati a norma del regolamento (UE) 2024/1257 sono adottate conformemente alle disposizioni sulla conformità della produzione di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/858, all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/858 e all’allegato II del presente regolamento. 2)   I controlli della conformità in servizio devono consentire di confermare che le emissioni allo scarico diverse dalle emissioni di CO2 e facoltativamente quelle evaporative sono limitate in maniera efficace nel corso della durata di vita principale e della durata di vita supplementare dei veicoli in condizioni normali di utilizzo. 3)   La conformità in servizio viene verificata su veicoli adeguatamente sottoposti a manutenzione e utilizzati, conformemente all’allegato 4, appendice 1, del regolamento ONU n. 83, aventi tra 15 000 km o 6 mesi, a seconda della condizione che si verifica per ultima, e 200 000 km o 10 anni, a seconda della condizione che si verifica per prima. La conformità in servizio per le emissioni evaporative viene verificata su veicoli adeguatamente sottoposti a manutenzione e utilizzati, conformemente all’allegato 4, appendice 1, del regolamento ONU n. 8, aventi tra 30 000 km o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica per ultima, e 200 000 km o 10 anni, a seconda della condizione che si verifica per prima. Le prescrizioni per i controlli della conformità in servizio sono applicabili fino a 10 anni dal rilascio dell’ultimo certificato di conformità o di omologazione individuale per i veicoli della famiglia di conformità in servizio sottoposti alle prove in conformità al punto 9.4 del regolamento ONU n. 83, secondo la definizione dell’allegato 4, punto 3, del regolamento ONU n. 83. 4)   I controlli della conformità in servizio non sono obbligatori se le vendite annuali della famiglia di veicoli sono inferiori a 5 000 veicoli venduti nell’Unione nell’anno civile precedente. Per tali famiglie di conformità in servizio, il costruttore fornisce all’autorità di omologazione una relazione sulle eventuali riparazioni in garanzia in relazione con le emissioni e per esse rilevanti come indicato all’allegato 4, punto 4, del regolamento ONU n. 83. Tali famiglie di conformità in servizio possono comunque essere sottoposte a prova conformemente all’allegato II del presente regolamento. 5)   Il costruttore e l’autorità di rilascio dell’omologazione eseguono i controlli di conformità in servizio conformemente all’allegato II. Altre autorità di omologazione, servizi tecnici, la Commissione e terzi riconosciuti possono effettuare parti dei controlli della conformità in servizio conformemente all’allegato II del presente regolamento. Tali controlli sono effettuati conformemente al regolamento (UE) 2022/163 (15) e all’allegato II del presente regolamento. 6)   A seguito di una valutazione della conformità a norma dell’allegato 4, punto 6, del regolamento ONU n. 83, l’autorità di rilascio dell’omologazione stabilisce se la famiglia non soddisfa le disposizioni in materia di conformità in servizio e approva in tale caso il programma di interventi di ripristino presentato dal costruttore conformemente all’allegato 4, punto 7, del regolamento ONU n. 83. 7)   L’autorità di omologazione, il servizio tecnico, la Commissione o il terzo riconosciuto che stabilisca che una famiglia di veicoli non supera il controllo relativo alla conformità in servizio ne dà notifica senza indugio all’autorità di rilascio dell’omologazione, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858. In seguito a tale notifica e fatta salva l’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858, l’autorità di rilascio dell’omologazione informa il costruttore che una famiglia di conformità in servizio non ha superato i controlli relativi alla conformità in servizio. Il costruttore e l’autorità di rilascio dell’omologazione seguono le procedure di cui all’allegato 4, punti 6 e 7, del regolamento ONU n. 83 come modificato dall’allegato II del presente regolamento, e il costruttore elabora un programma di interventi di ripristino e lo presenta all’autorità di rilascio dell’omologazione. Qualora l’autorità di rilascio dell’omologazione stabilisca che non è possibile raggiungere un accordo con un’autorità di omologazione che ha accertato che una famiglia di veicoli non supera il controllo relativo alla conformità in servizio, è necessario avviare la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858. 8)   Ai veicoli omologati conformemente all’allegato II, oltre ai paragrafi da 1 a 7 si applica quanto segue: a) i veicoli sottoposti a omologazione in più fasi, di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/858, sono sottoposti al controllo della conformità in servizio conformemente alle disposizioni per l’omologazione in più fasi di cui all’allegato II, punto 3.11, del presente regolamento; b) le auto funebri di cui all’allegato II, parte III, appendice 1, del regolamento (UE) 2018/858, i veicoli blindati di cui all’allegato II, parte III, appendice 2, del regolamento (UE) 2018/858 e i veicoli con accesso per sedie a rotelle di cui all’allegato II, parte III, appendice 3, del regolamento (UE) 2018/858 non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Tutti gli altri veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte III, appendice 4, del regolamento (UE) 2018/858 sono sottoposti al controllo della conformità in servizio conformemente alle norme per le omologazioni in più fasi di cui all’allegato II del presente regolamento.
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