Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 lug 2025
Nei cinque anni a decorrere dal 17 agosto 2025 solo la società Advanced Organic Materials SA (21) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento «fitosteroli/fitostanoli» con una composizione di altri steroli/stanoli da 3,0 % a < 7,0 % e come specificato nell’allegato del presente regolamento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell’ o con il consenso di Advanced Organic Materials SA.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1509:oj#art-2