Art. 1
In vigore dal 24 lug 2025
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80 , ex 7212 40 80 , ex 7225 99 00 , ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 82, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 e 7226 99 70 91), originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio (%)
Codice addizionale TARIC
Union Steel China
0
B311
Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd., Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd., e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.
26,1
B312
Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd. e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company, Ltd.
5,9
B313
Angang Steel Company Limited
16,2
B314
Anyang Iron Steel Co., Ltd.
0
B315
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
0
B316
Baoutou City Jialong Metal Works Co., Ltd.
16,2
B317
Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd.
16,2
B318
Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd.
16,2
B319
Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co., Ltd.
0
B320
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.
16,2
B321
Jiangyin Ninesky Technology Co., Ltd.
0
B322
Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co., Ltd.
0
B323
Jigang Group Co., Ltd.
16,2
B324
Maanshan Iron&Steel Company Limited
16,2
B325
Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd.
16,2
B326
Shandong Guanzhou Co., Ltd.
16,2
B327
Shenzen Sino Master Steel Sheet Co., Ltd.
16,2
B328
Tangshan Iron And Steel Group Co., Ltd.
16,2
B329
Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd.
16,2
B330
Wuhan Iron And Steel Company Limited
16,2
B331
Wuxi Zhongcai New Materials Co., Ltd.
0
B332
Xinyu Iron And Steel Co., Ltd.
0
B333
Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd.
16,2
B334
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
13,6
B999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue:
"Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di prodotti d'acciaio a rivestimento organico venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. L', paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Cina e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all', paragrafo 1, originarie della Cina nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 ("periodo dell'inchiesta iniziale");
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Cina o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.
5. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti dall' del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1506 della Commissione (56), i dazi di cui al paragrafo 2 saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, entro il limite dell'effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (57), comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per tale produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta di restituzione. L'importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio compensativo e antidumping combinato stabilito nell'inchiesta di restituzione.
7. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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