Art. 3 · Disposizioni transitorie

Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 23 lug 2025
Disposizioni transitorie 1)   A decorrere dal 1o gennaio 2026, se un costruttore lo richiede le autorità nazionali rifiutano il rilascio di nuove omologazioni o di estensioni di omologazioni esistenti per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti non conformi alle specifiche tecniche stabilite dai documenti normativi CEN/TS 17184:2022 e CEN/TS 17240:2018 o alle norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024. 2)   A decorrere dal 1o gennaio 2027, le autorità nazionali rifiutano il rilascio di nuove omologazioni per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti non conformi alle norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024. 3)   A decorrere dal 1o gennaio 2027, per i nuovi veicoli omologati dopo il 31 marzo 2018 a norma del regolamento (UE) 2015/758 non conformi alle specifiche tecniche stabilite dai documenti normativi CEN/TS 17184:2022 e CEN/TS 17240:2018 o alle norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858. 4)   A decorrere dal 1o gennaio 2028, per i nuovi veicoli omologati dopo il 31 marzo 2018 a norma del regolamento (UE) 2015/758 non conformi alle norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858. 5)   A decorrere dal 1o gennaio 2028 le autorità nazionali rifiutano il rilascio di nuove omologazioni per i veicoli, i sistemi o le entità tecniche indipendenti non conformi ai requisiti tecnici volti a consentire i controlli tecnici periodici conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/79, quale modificato dal presente regolamento. 6)   A decorrere dal 1o gennaio 2027 le autorità nazionali rifiutano il rilascio di nuove omologazioni per i veicoli, i sistemi o le entità tecniche indipendenti non conformi ai requisiti relativi alla prestazione dell’alimentazione elettrica di riserva conformemente all’allegato X del regolamento delegato (UE) 2017/79.
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