Art. 1
In vigore dal 18 lug 2025
Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato:
1)
all’, il punto 27) è sostituito dal seguente:
«27)
“traiettoria di riempimento”, una serie di obiettivi intermedi indicativi per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuno Stato membro, che rappresentano il piano di riempimento di tale Stato membro, definiti a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 7;»
;
2)
l’articolo 6 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 septies, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un’area di mercato nel loro territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell’allegato I ter, in qualsiasi momento tra il 1o ottobre e il 1o dicembre di ogni anno:»
;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«5 bis. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’obbligo degli altri Stati membri di riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas interessati, in caso di condizioni difficili che limitano la capacità di garantire che gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas siano riempiti conformemente al presente regolamento, ciascuno Stato membro può decidere di discostarsi dall’obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1, lettera b), fino a un massimo di 10 punti percentuali.
5 ter. In deroga al paragrafo 1, oltre a un’eventuale deviazione conformemente al paragrafo 5 bis e fatto salvo l’obbligo degli altri Stati membri di riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas interessati, ciascuno Stato membro può decidere di discostarsi dall’obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1, lettera b), fino a un massimo di cinque punti percentuali, se:
a)
la sua produzione nazionale di gas supera il suo consumo medio annuo di gas nei due anni precedenti; oppure
b)
le caratteristiche tecniche specifiche di un singolo impianto di stoccaggio sotterraneo con una capacità tecnica superiore a 40 TWh situato sul suo territorio richiedono una velocità di iniezione ridotta che comporta un periodo di iniezione eccezionalmente lungo superiore a 115 giorni.
Uno Stato membro si avvale delle opzioni di flessibilità previste dal primo comma solo a condizione che ciò non incida negativamente sulla capacità degli Stati membri direttamente connessi di fornire gas ai propri clienti protetti o purché ciò non incida negativamente sul funzionamento del mercato interno del gas. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di flessibilità previste dal presente comma, valuta le potenziali conseguenze dell’attuazione di tali flessibilità e ne informa immediatamente il GCG.
5 quater. In caso di persistenti condizioni di mercato sfavorevoli e a condizione che la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione e degli Stati membri non sia compromessa, alla Commissione è conferito il potere di aumentare, per una stagione di riempimento, il livello di scostamento consentito a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo mediante un atto delegato conformemente all’articolo 19. Tale aumento non può superare cinque punti percentuali supplementari. Nel valutare un potenziale aumento, la Commissione tiene conto in particolare del livello di riempimento dello stoccaggio, dell’approvvigionamento globale di gas, delle prospettive stagionali di approvvigionamento dell’ENTSOG e delle indicazioni di manipolazione del mercato. Nell’aumentare, conformemente al presente paragrafo, il livello di scostamento consentito a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo, la Commissione adegua nella stessa misura i volumi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 6 quater, paragrafi 1 e 5, al fine di garantire la piena coerenza degli obiettivi di riempimento applicabili agli Stati membri.
5 quinquies. Gli Stati membri possono decidere, nelle stesse condizioni stabilite al paragrafo 5 bis, di discostarsi fino a tre punti percentuali e ottantotto centesimi dal volume stabilito al paragrafo 2.
5 sexies. Gli Stati membri possono decidere, nelle stesse condizioni stabilite al paragrafo 5 bis del presente articolo, di discostarsi fino a un punto percentuale e sessantasei centesimi dal consumo medio annuale di gas stabilito all’articolo 6 quater, paragrafi 1 e 5.
5 septies. Uno Stato membro che si avvale di una delle opzioni di flessibilità di cui ai paragrafi da 5 bis a 5 quater consulta la Commissione e fornisce immediatamente una giustificazione. La Commissione aggiorna senza indugio il GCG e gli Stati membri direttamente interessati in merito agli effetti cumulativi di tutte le flessibilità utilizzate.»
;
c)
i paragrafi 6, 7 e 8, sono sostituiti dai seguenti:
«6. Al fine di conseguire l’obiettivo di riempimento, gli Stati membri si adoperano per seguire la traiettoria di riempimento definita conformemente al paragrafo 7.
7. Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell’anno precedente, una traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredata degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.
Per gli Stati membri per i quali l’obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza.
La Commissione informa senza indebito ritardo il GCG delle traiettorie di riempimento aggregate presentate dagli Stati membri.
8. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie conformemente all’articolo 6 ter per raggiungere l’obiettivo di riempimento. Qualora in un dato anno uno Stato membro non raggiunga il proprio obiettivo di riempimento, esso adotta misure efficaci per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto dell’impatto dei prezzi sul mercato del gas. Se uno Stato membro non raggiunge l’obiettivo di riempimento, ne informa senza indugio la Commissione e il GCG, indicando i motivi del mancato raggiungimento dell’obiettivo di riempimento e le misure adottate.»
;
d)
i paragrafi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«10. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può adottare tutte le misure necessarie conformemente all’articolo 6 ter per conseguire la traiettoria di riempimento, compresa l’introduzione di obiettivi intermedi vincolanti a livello nazionale. Essa monitora costantemente l’allineamento alla traiettoria di riempimento e informa regolarmente il GCG in merito all’allineamento alla traiettoria di riempimento. La Commissione informa periodicamente il GCG della misura in cui ciascuno Stato membro rispetta la traiettoria indicativa.
11. In caso di uno scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento da parte di uno Stato membro, che comprometta il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento, o in caso di uno scostamento dall’obiettivo di riempimento non consentito a norma dei paragrafi da 5 bis a 5 sexies, la Commissione, ove opportuno, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all’adozione di misure per porre rimedio a tale scostamento o per ridurre al minimo l’impatto sulla sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto nel contempo anche delle possibili condizioni di mercato difficili o sfavorevoli nonché delle specificità degli Stati membri, quali le caratteristiche tecniche e le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, l’importanza decrescente degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas a basso potere calorifico per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e la capacità esistente di stoccaggio di GNL.»
;
3)
all’articolo 6 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono limitate a quanto necessario per conseguire le traiettorie di riempimento, laddove applicabili, e gli obiettivi di riempimento. Tutte le misure adottate a norma dell’articolo 6 bis, paragrafi 8 e 10, sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell’Unione. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e il GCG in merito a tali misure.»
;
4)
l’articolo 6 quater è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Uno Stato membro che non sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas provvede affinché i partecipanti al mercato di tale Stato membro dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l’uso, entro il 1o dicembre, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti dello Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciononostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono allo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tale Stato membro immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili.»
;
b)
al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano la Commissione.»
;
c)
al paragrafo 5, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
provvedono affinché, in qualsiasi momento tra il 1o ottobre e il 1o dicembre, i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all’uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti determinato tenendo conto, tra l’altro, dei flussi durante il periodo di prelievo nei cinque anni precedenti provenienti dagli Stati membri in cui sono situati gli impianti di stoccaggio; o»
;
d)
il paragrafo 6 è soppresso;
5)
l’articolo 6 quinquies è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento, come stabilito a norma dell’articolo 6 bis, all’autorità competente dello Stato membro in cui sono situati e, se del caso, a un’entità designata da tale Stato membro (“entità designata”).
2. L’autorità competente e, se del caso, l’entità designata di ciascun Stato membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati alla Commissione senza indebito ritardo. L’autorità competente include informazioni sulla quota di gas proveniente dalla Russia stoccata in tale Stato membro facente parte della capacità operativa degli impianti di stoccaggio, ove disponibili.
La Commissione può, ove opportuno, invitare l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) a fornire assistenza a tale monitoraggio.»
;
b)
i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio delle traiettorie di riempimento e degli obiettivi di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione sulle misure adeguate per garantire un migliore allineamento, qualora gli Stati membri si discostino dalle traiettorie di riempimento compromettendo il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento, o per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento. Se del caso, la Commissione può adottare misure per utilizzare più efficacemente le opportunità offerte dal meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune stabilito dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio (*1).
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire l’obiettivo di riempimento e per far rispettare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per rispettare l’obiettivo di riempimento, anche comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive. Ciò non pregiudica il ruolo della Commissione nel monitorare e garantire la corretta applicazione del presente regolamento, anche fornendo assistenza o orientamenti agli Stati membri nei loro sforzi di attuazione del presente paragrafo.
(*1) Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj).»;"
6)
all’articolo 17 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«e)
le informazioni sulla quota di gas proveniente dalla Russia stoccato negli impianti di stoccaggio dell’Unione, fornite dagli Stati membri, se disponibili, a norma dell’articolo 6 quinquies, paragrafo 2.»
;
7)
l’articolo 18 bis è soppresso;
8)
all’articolo 22, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L’, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 17 bis, l’articolo 20, paragrafo 4, e l’allegato I ter si applicano fino al 31 dicembre 2027.»
;
9)
l’allegato I bis è soppresso;
10)
l’allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I ter
Responsabilità condivisa per l’obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento
Per quanto riguarda l’obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento di cui all’articolo 6 bis, la Repubblica slovacca e la Cechia condividono la responsabilità per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio di Dolní Bojanovice. Il rapporto e la portata esatti di tale responsabilità condivisa dalla Repubblica slovacca e dalla Cechia sono oggetto di un accordo bilaterale di tali Stati membri.
Fatto salvo l’articolo 13 e conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, lettera b), la Repubblica slovacca e la Cechia provvedono affinché, qualora sia dichiarata una crisi a norma del presente regolamento, non siano introdotte misure riguardanti l’impianto di stoccaggio di Dolní Bojanovice che possano mettere gravemente a repentaglio la situazione dell’approvvigionamento di gas o compromettere la capacità delle imprese di gas naturale di fornire gas a clienti protetti in linea con la norma nazionale di approvvigionamento di gas.».
Storico versioni
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