Art. 8
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 18 lug 2025
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
Tuttavia, l' si applica a decorrere dal 26 luglio 2025.
2. Il presente regolamento cessa di applicarsi 180 giorni dalla data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Tuttavia:
a)
l', paragrafo 13, e l', paragrafi 1, 3 e 4, cessano di applicarsi cinque anni e 180 giorni dopo la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;
b)
l', paragrafo 2, secondo comma, cessa di applicarsi 360 giorni dopo la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;
c)
l', paragrafi 3 e 4, cessa di applicarsi 330 giorni dopo la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;
d)
l', paragrafo 5, cessa di applicarsi 210 giorni dopo la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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