Art. 6 · Accesso ai dati dell'EES

Art. 6

Accesso ai dati dell'EES

In vigore dal 18 lug 2025
Accesso ai dati dell'EES 1.   L'eventuale incompletezza dei dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema, a causa del funzionamento variabile dell'EES nei singoli Stati membri durante tale periodo, è tenuta in considerazione come segue: a) dalle autorità nazionali e da Europol, quando accedono alle cartelle di ingresso/uscite registrate nell'EES nello svolgimento dei loro compiti; b) dalle autorità nazionali, nel comunicare i dati dell'EES conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2017/2226; c) dall'unità centrale ETIAS ai fini della verifica di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226; d) dalle autorità competenti, dalla Commissione e dalle pertinenti agenzie dell'Unione, ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche conformemente all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226. 2.   Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, i vettori verificano i timbri apposti sui documenti di viaggio al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE. In deroga all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, i vettori possono iniziare a utilizzare il servizio web di cui a tale articolo a decorrere dal 90o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES. Durante un periodo di 180 giorni dopo il completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, i vettori, oltre a utilizzare il servizio web a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, continuano a verificare i timbri apposti sui documenti di viaggio al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE. 3.   Nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 35 e 52 del regolamento (UE) 2017/2226 in relazione all'integrazione dei dati personali registrati nell'EES, gli Stati membri integrano i dati personali pertinenti solo nella misura del possibile, tenendo conto della limitata disponibilità delle serie di dati raccolti durante l'entrata in funzione graduale dell'EES. Se del caso, la decisione amministrativa di cui all'articolo 52, paragrafo 4, di tale regolamento fa riferimento alle soglie e ai requisiti di cui all', paragrafi da 2 a 4, del presente regolamento che consentono la registrazione di fascicoli incompleti. 4.   In deroga all'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2226, durante l'entrata in funzione graduale dell'EES il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non ha accesso alla consultazione dei dati registrati nell'EES ai fini dell'esecuzione delle analisi di rischio o delle valutazioni sulle vulnerabilità.
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