Art. 5
Altre deroghe ai regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399
In vigore dal 18 lug 2025
Altre deroghe ai regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399
1. Oltre alle norme di cui all', nel corso dell'entrata in funzione graduale dell'EES si applicano le norme stabilite dal presente articolo, indipendentemente dal modo in cui gli Stati membri scelgono di mettere in funzione l'EES.
2. Le autorità di frontiera timbrano sistematicamente all'ingresso e all'uscita i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.
Gli obblighi di apposizione del timbro di cui all'articolo 42 bis, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 42 bis, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/399 si applicano mutatis mutandis negli Stati membri in cui l'EES è operativo.
3. Per inserire, modificare, cancellare e consultare i dati nell'EES, le autorità nazionali competenti ai fini di cui agli articoli da 23 a 29, 31, 32, 34 e 35 del regolamento (UE) 2017/2226:
a)
considerano prevalenti i timbri in assenza di dati dell'EES pertinenti;
b)
considerano prevalenti i dati dell'EES:
i)
in caso di discrepanza tra il fascicolo individuale contenente dati biometrici e il timbro; oppure
ii)
in mancanza del timbro;
c)
decidono caso per caso se prevale il timbro o se prevalgono i dati dell'EES:
i)
in caso di discrepanza tra il fascicolo individuale senza dati biometrici e il timbro apposto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; oppure
ii)
nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226.
Le autorità nazionali ed Europol non adottano decisioni che incidono negativamente sulle persone unicamente sulla base della mancata registrazione nell'EES del presunto ingresso o della presunta uscita.
4. In mancanza del timbro sul documento di viaggio di un cittadino di paese terzo presente sul territorio di uno Stato membro, e in mancanza di un fascicolo individuale nell'EES relativo a tale cittadino di paese terzo, le autorità nazionali possono presumere che quest'ultimo non soddisfi, o non soddisfi più, le condizioni d'ingresso o di soggiorno negli Stati membri.
La presunzione di cui al primo comma non si applica al cittadino di paese terzo che fornisca, con qualsiasi mezzo, prove attendibili del fatto di beneficiare del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione o del possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata.
La presunzione di cui al primo comma può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, con qualsiasi mezzo, prove attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della presenza fuori dal territorio degli Stati membri o della data di scadenza di un precedente permesso di soggiorno o di un precedente visto per soggiorni di lunga durata, che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno di breve durata.
Qualora la presunzione di cui al primo comma sia confutata, le autorità nazionali che utilizzano l'EES svolgono uno o più dei compiti seguenti, nella misura consentita dal presente regolamento:
a)
creano un fascicolo individuale per tale cittadino di paese terzo nell'EES, se necessario;
b)
aggiornano l'ultima cartella di ingresso/uscita per tale cittadino di paese terzo inserendo i dati mancanti;
c)
cancellano un fascicolo individuale esistente per tale cittadino di paese terzo qualora l'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2226 preveda una tale cancellazione.
5. Le autorità di frontiera si avvalgono dell'interoperabilità tra l'EES e il VIS di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 solo ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo. Le autorità di frontiera continuano ad accedere direttamente al VIS:
a)
ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo;
b)
laddove l'EES è sospeso a norma dell' del presente regolamento.
6. Le autorità nazionali ed Europol non tengono conto di quanto segue:
a)
dei risultati ottenuti dal calcolatore automatico che fornisce informazioni sulla durata massima del soggiorno autorizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226;
b)
dell'elenco dei soggiornanti fuoritermine generato automaticamente e delle sue conseguenze, in particolare quelle di cui all', paragrafo 1, lettere c) e h), all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 50, paragrafo 1, lettere i) e k), e all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2226.
7. Ai fini degli articoli 45 e 48 del regolamento (UE) 2017/2226, i trattamenti dei dati dell'EES effettuati dagli Stati membri a norma del presente regolamento non sono considerati illeciti o non conformi al regolamento (UE) 2017/2226.
8. La verifica dell'identità della precedente registrazione dei cittadini di paesi terzi a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226 è effettuata sui cittadini di paesi terzi di cui all', paragrafi 1 e 2, di tale regolamento ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo con funzionalità biometriche, anche attraverso sistemi self-service laddove disponibili.
9. Oltre alle informazioni specifiche di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226, che gli Stati membri devono aggiungere nel modello per informare i cittadini di paesi terzi di cui all', paragrafi 1 e 2, di tale regolamento in merito al trattamento dei loro dati personali nell'EES, gli Stati membri integrano tale modello al momento della creazione del fascicolo individuale con le informazioni seguenti:
«Si prega di notare che il sistema di ingressi/uscite è in fase di introduzione graduale. Durante questo periodo [dal …] è possibile che i Suoi dati personali, compresi i dati biometrici, non siano raccolti ai fini del sistema di ingressi/uscite alle frontiere esterne di tutti gli Stati membri. Se la raccolta di queste informazioni è obbligatoria e Lei sceglie di non fornirle, Le sarà rifiutato l'ingresso. Durante l'introduzione graduale, i Suoi dati non saranno automaticamente aggiunti a un elenco di soggiornanti fuoritermine. Inoltre, Lei non potrà verificare per quanto tempo è ancora autorizzato a soggiornare utilizzando il sito web dell'EES o le attrezzature disponibili ai valichi di frontiera. Può verificare la durata del Suo soggiorno autorizzato utilizzando lo strumento di calcolo per soggiorni di breve durata disponibile sul sito web della Commissione europea all'indirizzo https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/border-crossing/short-stay-calculator_en.
Dopo l'introduzione graduale del sistema di ingressi/uscite, i Suoi dati personali saranno trattati secondo le modalità indicate nel presente modulo.».
10. Le informazioni contenute sul sito web dell'EES di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 sono adattate dalla Commissione per tenere conto dell'entrata in funzione graduale dell'EES.
11. La campagna d'informazione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226 che accompagna l'entrata in funzione dell'EES rispecchia le condizioni specifiche vigenti ai valichi di frontiera. Tale campagna d'informazione garantisce che le informazioni pertinenti siano comunicate alle persone interessate e tiene conto delle soglie e dei requisiti di cui all' del presente regolamento. La Commissione, con la partecipazione del Garante europeo della protezione dei dati, adatta i materiali per tale campagna d'informazione in tempi ragionevoli, prima dell'entrata in funzione graduale dell'EES. Inoltre, la Commissione continua a coadiuvare gli Stati membri nella preparazione di tali materiali.
12. È sospesa l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 20 e dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2226, nonché l'applicazione dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/399.
13. In deroga all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2016/399, il periodo transitorio e le misure transitorie di cui a tali articoli si applicano a decorrere dal primo giorno successivo al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES.
14. Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo, le verifiche di frontiera sono effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 quale applicabile il giorno precedente la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo, le verifiche di frontiera sono effettuate a norma dei regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche non si applicano l', paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2016/399 né, unicamente ai fini dell'EES, le disposizioni sulla verifica dei cittadini di paesi terzi sulla base di dati biometrici di cui all', paragrafo 1, lettera f), punto ii), e all', paragrafo 3, lettere a) e g), di tale regolamento.
Ai fini del presente regolamento è sospesa l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399.
15. In deroga all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/2226, il consiglio di gestione del programma di eu-LISA prosegue le sue attività fino al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES. In particolare, il consiglio di gestione del programma di eu-LISA monitora l'entrata in funzione graduale dell'EES, compresa la stabilità del sistema centrale dell'EES, e raccomanda, se del caso, ulteriori azioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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