Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 lug 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1)
«entrata in funzione graduale dell'EES»: il periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;
2)
«autorità nazionali»: le autorità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2226;
3)
«numero stimato di attraversamenti delle frontiere»: la stima del numero di attraversamenti delle frontiere da parte dei cittadini di paesi terzi di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 per tale Stato membro, effettuata dallo Stato membro sulla base della media annua del numero totale di attraversamenti alle frontiere di cui all' del regolamento (UE) 2017/2226 da parte di cittadini di paesi terzi che si recano in quello stesso Stato membro per un soggiorno di breve durata, calcolata per i 2 anni solari precedenti la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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