Art. 1
In vigore dal 18 lug 2025
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 1 bis bis
1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (*1) (“elenco comune delle attrezzature militari”) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'importazione, l'acquisto o il trasferimento legati:
a)
alla fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o
b)
all'esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
Articolo 1 bis ter
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano:
a)
al materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU e dell'Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell'UE o dell'ONU; o
b)
ai veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia,
purché la relativa fornitura sia stata preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro identificata sui siti web elencati nell'allegato II.
3. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente personale.
(*1) Ultima versione pubblicata in GU C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.»;"
2)
all'articolo 1 ter, paragrafo 1, le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato III, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
c)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato III, o alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;»
;
3)
l'articolo 1 ter ter è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 3204 11 , 3204 12 , 3204 13 , 3204 14 , 3204 15 , 3204 16 , 3204 17 , 3204 18 , 3204 19 , 3204 20 , 3506 10 , 3506 91 , 3907 10 , 3907 21 , 3907 30 , 3907 50 , 3907 61 , 3907 69 e 3907 99 , elencati nell'allegato XVIII, necessari per l'esecuzione fino al 21 ottobre 2025 di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3 ter. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nel codice 9032 89 , elencati nell'allegato XVIII, necessari per l'esecuzione, fino al 21 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
b)
il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni seguenti o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Bielorussia:
a)
beni che rientrano nel codice NC 8417 20 ;
b)
tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm;
c)
beni che rientrano nel codice NC 8414 60 ;
d)
beni che rientrano nel codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.»
;
4)
l'articolo 1 septies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis bis. Fatto salvo il divieto di esportazioni indirette di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, è richiesta un'autorizzazione per l'esportazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, quali elencati nell'allegato V bis del presente regolamento, verso paesi terzi diversi dalla Bielorussia, qualora l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o a un uso in Bielorussia.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis. Qualora sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 bis bis, le autorità competenti procedono conformemente alle norme e alle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis.»
;
5)
l' septvicies ter è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XV o con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XV.»
;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a)
che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o
b)
da parte di cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Bielorussia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.
1 ter. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia.»
;
6)
all'articolo 8 quinquies sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, nei confronti di uno Stato membro che possano portare alla soddisfazione di rivendicazioni di diritti relative a misure imposte a norma del presente regolamento se invocati da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.
2 ter. Non sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro richieste di assistenza durante un'indagine o altro procedimento, né pene o altre sanzioni basate su ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti da tali procedure, nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma del presente regolamento, se invocate da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.»
;
7)
l'articolo 8 duodecies è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 duodecies
Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'articolo 8 nonies o 8 terdecies, a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.»
;
8)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 8 terdecies
Qualsiasi Stato membro, ove applicabile, adotta tutte le misure appropriate per ottenere, o ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, da esso subito in conseguenza di un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato avviato nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma del presente regolamento. Lo Stato membro, ove applicabile, ha il diritto di ottenere il risarcimento di tali danni da qualsiasi persona, entità od organismo di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), che abbia avviato la risoluzione della controversia investitore-Stato, vi sia intervenuto o vi abbia partecipato, o che intenda eseguire un lodo, una decisione o una sentenza connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato, e da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.
Se del caso, l'Unione ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti alle stesse condizioni.
Articolo 8 quaterdecies
Gli Stati membri sollevano qualsiasi eccezione disponibile contro il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati contro di loro in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle misure imposte a norma del presente regolamento.»
;
9)
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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