Art. 6 · Responsabilità per la registrazione e la verifica dell’accuratezza delle informazioni scambiate mediante la piattaforma UE per le SoHO

Art. 6

Responsabilità per la registrazione e la verifica dell’accuratezza delle informazioni scambiate mediante la piattaforma UE per le SoHO

In vigore dal 18 lug 2025
Responsabilità per la registrazione e la verifica dell’accuratezza delle informazioni scambiate mediante la piattaforma UE per le SoHO 1.   Gli operatori e gli operatori autorizzati garantiscono che le informazioni da essi inserite sulla piattaforma UE per le SoHO siano complete e accurate e che rispettino il formato e le specifiche definiti dal comitato di coordinamento per le SoHO. 2.   Le autorità competenti per le SoHO sono responsabili della registrazione e della verifica dell’accuratezza delle informazioni concernenti i centri SoHO autorizzati e le preparazioni di SoHO autorizzate. Le autorità competenti per le SoHO sono inoltre responsabili di tenere aggiornate tali informazioni e di garantirne la coerenza con il loro registro nazionale degli enti SoHO quando tale registro è istituito al di fuori della piattaforma UE per le SoHO. 3.   La Commissione garantisce la sicurezza e la protezione di tutti i dati archiviati sulla piattaforma UE per le SoHO utilizzando protocolli di sicurezza e regole di connettività basati su standard aperti non proprietari stabiliti da organismi o organizzazioni internazionali di normazione.
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