Art. 2
Mantenimento e uso della piattaforma UE per le SoHO
In vigore dal 18 lug 2025
Mantenimento e uso della piattaforma UE per le SoHO
1. La Commissione mantiene e ottimizza la piattaforma UE per le SoHO al fine di svolgere i compiti di cui all’articolo 73 del regolamento (UE) 2024/1938.
2. Gli operatori e gli operatori autorizzati utilizzano la piattaforma per ottemperare alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 4, all’articolo 16, all’articolo 17, paragrafo 2, e paragrafi da 5 a 7, all’articolo 19, paragrafi 1, 3 e 10, all’articolo 21, paragrafi 4 e 5, all’articolo 25, paragrafi 1, 2 e 6, all’articolo 27, paragrafo 7, agli articoli da 31 a 35, all’articolo 37, paragrafo 2, all’articolo 41, paragrafi 2 e 4, all’articolo 54, paragrafo 3, all’articolo 56, paragrafo 4, all’articolo 63, paragrafo 3, lettera e), all’articolo 64, paragrafo 3, all’articolo 65, paragrafo 3, all’articolo 68, paragrafi 3 e 4, all’articolo 69, paragrafo 1, agli articoli da 71 a 74 e agli articoli 76, 81, 82 e 86 del regolamento (UE) 2024/1938.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1467:oj#art-2