Art. 2
In vigore dal 18 lug 2025
I bolli sanitari applicati sulle carni idonee al consumo umano dopo l'ispezione ante mortem e post mortem possono continuare a recare le abbreviazioni CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EB, EZ, KE o WE di cui all'allegato II, punto 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, nella versione antecedente le modifiche apportate dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2028.
Storico versioni
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