Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 lug 2025
I bolli sanitari applicati sulle carni idonee al consumo umano dopo l'ispezione ante mortem e post mortem possono continuare a recare le abbreviazioni CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EB, EZ, KE o WE di cui all'allegato II, punto 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, nella versione antecedente le modifiche apportate dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2028.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1447:oj#art-2