Art. 1
In vigore dal 17 lug 2025
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di polietilene tereftalato («PET») con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario del Vietnam.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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