Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 17 lug 2025
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi cantaxantina, quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 7 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 7 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 7 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima 7 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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