Art. 1
In vigore dal 17 lug 2025
L’allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
(1)
al MODULO A1 – CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE UFFICIALI DEL PRODOTTO, punto 4, è aggiunto il paragrafo seguente:
«I cicli termici e le prove di cui ai punti 4.3 e 4.4 sono effettuati in laboratori accreditati per tali attività da un organismo nazionale di accreditamento.»;
(2)
al MODULO D1 – GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE, punto 6.3.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all’allegato II, l’organismo notificato effettua audit annuali. Inoltre, detto organismo preleva e analizza campioni del materiale in uscita con la seguente frequenza:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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