Art. 15 · Conclusione di un progetto

Art. 15

Conclusione di un progetto

In vigore dal 17 lug 2025
Conclusione di un progetto 1.   I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa concludono un progetto nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità in uno dei casi seguenti: a) il progetto ha raggiunto gli obiettivi prima del raggiungimento della durata iniziale massima; b) le autorità di regolamentazione coinvolte nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità o altre autorità competenti hanno chiesto la conclusione del progetto e non è possibile alcuna attenuazione; c) non sono disponibili i finanziamenti necessari per proseguire le attività; d) il progetto non soddisfa più i criteri minimi in termini di ambito di applicazione e partecipazione stabiliti nel suo piano specifico e non è possibile alcuna attenuazione. 2.   Nel caso in cui i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa prevedano di concludere un progetto prima della data di conclusione inizialmente prevista, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa informano tutti i partecipanti in tempo utile. 3.   I dati personali che sono stati trattati in via eccezionale per conseguire gli obiettivi di un progetto non sono utilizzati come dati operativi al di fuori del progetto, fatto salvo il caso in cui vi sia un’opportuna base giuridica che autorizzi un cambiamento di finalità. 4.   Entro tre mesi dalla conclusione del progetto, i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa: a) pubblicano sul portale «Europa interoperabile» o su un portale, catalogo o archivio collegato al portale «Europa interoperabile» le soluzioni di interoperabilità e i relativi materiali sviluppati nell’ambito del progetto, compresi la documentazione, la cronologia delle versioni, il codice sorgente documentato e i riferimenti alle norme aperte o alle specifiche tecniche utilizzate, se tali soluzioni e materiali sono conformi ai criteri di qualità applicabili al portale «Europa interoperabile»; b) se le soluzioni sono rese disponibili in modalità «open source», utilizzano l’EUPL o un’altra licenza open source appropriata; c) indicano chiaramente se si applicano restrizioni alla condivisione dovute a: — diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi; — protezione di infrastrutture critiche sensibili; — protezione di interessi di difesa o sicurezza pubblica.
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