Art. 12 · Gestione dei rischi

Art. 12

Gestione dei rischi

In vigore dal 17 lug 2025
Gestione dei rischi 1.   I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa stabiliscono il processo di gestione dei rischi per lo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, che comprende il processo di gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2024/903. Definiscono, attuano e monitorano gli obiettivi generali di gestione dei rischi per lo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, comprese le norme specifiche di gestione dei rischi applicabili a tutti i progetti realizzati al suo interno, tenendo debitamente conto di eventuali requisiti obbligatori in materia di gestione dei rischi previsti da altre normative applicabili. Garantiscono una comunicazione efficace sulla gestione dei rischi tra i partecipanti, le autorità competenti e altri portatori di interessi. 2.   I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa elaborano un piano specifico di gestione dei rischi per ciascun progetto, che segue il processo di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1. 3.   I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa nominano tra loro un responsabile della gestione dei rischi per ciascun progetto. Il responsabile della gestione dei rischi garantisce che il progetto sia conforme al piano specifico di gestione dei rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Qualora siano individuati rischi, il responsabile della gestione dei rischi provvede affinché siano adottate misure di attenuazione adeguate. 4.   Nel caso in cui non sia possibile un’adeguata attenuazione dei rischi, il responsabile della gestione dei rischi può sospendere temporaneamente qualsiasi progetto o il coinvolgimento di qualsiasi partecipante nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità come misura di salvaguardia immediata. Il responsabile della gestione dei rischi informa tempestivamente i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa e le autorità competenti. Il punto di contatto unico comunica tale sospensione temporanea alla Commissione. 5.   Il responsabile della gestione dei rischi conserva registri delle attività di gestione dei rischi per i rispettivi progetti e li mette a disposizione di tutti i coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa e della Commissione affinché possano esaminarli.
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