Art. 11
Diritti e obblighi generali dei partecipanti
In vigore dal 17 lug 2025
Diritti e obblighi generali dei partecipanti
1. I partecipanti che sono stati ammessi a uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità a norma dell’ hanno gli obblighi seguenti:
a)
contribuire al piano specifico;
b)
assumersi la piena responsabilità, a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/903, della legittimità dello sviluppo, dell’addestramento, della prova e della convalida della soluzione di interoperabilità;
c)
garantire che le soluzioni di interoperabilità provate negli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità siano conformi a tutte le prescrizioni giuridiche applicabili e abbiano ottenuto le autorizzazioni o le approvazioni necessarie dalle autorità competenti prima dell’avvio dei progetti o che le autorità competenti siano coinvolte nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità;
d)
garantire, qualora nell’ambito di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità siano trattati dati personali, che tale trattamento sia pienamente conforme al diritto applicabile in materia di protezione dei dati e concordare con le autorità competenti per la protezione dei dati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/903 il loro coinvolgimento previsto nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità e nei relativi progetti;
e)
aderire al quadro di gestione dei rischi di cui all’;
f)
riferire periodicamente in merito agli apprendimenti tratti nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, come specificato all’;
g)
garantire una gestione lecita dei dati personali trattati nell’ambito dei progetti, come specificato all’, paragrafo 3.
2. I partecipanti possono uscire dallo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità alle condizioni di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1420:oj#art-11