Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 16 lug 2025
Misure transitorie 1.   Gli additivi per mangimi olio essenziale di menta piperita ottenuto da Mentha × piperita L., olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da Salvia sclarea L. e olio essenziale di salvia ottenuto da Salvia officinalis L. autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 6 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 6 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 6 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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