Art. 1
In vigore dal 15 lug 2025
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato e rettificato come segue:
1.
all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«L’autorità competente può autorizzare l’utilizzo nel proprio territorio di materiali non trasformati di categoria 2 ottenuti da uccelli come mangimi per gli animali di cui al primo comma solo se una valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente conclude che il rischio di introduzione e diffusione del virus HPAI a livello regionale, nazionale e dell’Unione è trascurabile.»;
2.
l’articolo 25 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) seguente:
«d)
richiami da caccia a base di urina di cervidi.»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera f) seguente:
«f)
prodotti pronti alla vendita a base di cere d’api derivate, non destinati all’uso come mangimi, mangimi per animali da compagnia, fertilizzanti, apiari, prodotti cosmetici o medicinali.»;
3.
gli allegati IV, V, XIV e XV sono modificati conformemente all’allegato, parte 1, del presente regolamento;
4.
l’allegato XIV è rettificato conformemente all’allegato, parte 2, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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