Art. 6
Termini per gli organismi di raccolta
In vigore dal 10 lug 2025
Termini per gli organismi di raccolta
1. Fatti salvi gli altri obblighi giuridici derivanti dagli atti legislativi dell’Unione, gli organismi di raccolta forniscono all’ESAP le informazioni, i metadati a corredo di tali informazioni e, se necessario, il sigillo elettronico qualificato quanto prima, e in ogni caso entro 60 minuti dal momento in cui le informazioni sono state trasmesse all’organismo di raccolta al fine di renderle accessibili tramite l’ESAP e la trasmissione delle informazioni ha superato le convalide tecniche automatizzate di cui all’.
2. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, tra cui incidenti ed errori gravi, attacchi dolosi ed eventi naturali, gli organismi di raccolta possono fornire le informazioni pertinenti oltre il termine di cui al paragrafo 1. In tal caso gli organismi di raccolta informano l’ESMA quanto prima durante il loro orario di lavoro e si adoperano al massimo per fornire le informazioni entro 60 minuti dalla risoluzione della circostanza eccezionale pertinente.
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