Art. 5
Caratteristiche dei metadati
In vigore dal 10 lug 2025
Caratteristiche dei metadati
1. Nel fornire all’ESAP le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859, gli organismi di raccolta mettono a disposizione dell’ESAP i metadati pertinenti a corredo delle informazioni conformemente alla tabella di cui all’allegato del presente regolamento.
2. Gli organismi di raccolta forniscono i metadati in un formato comune secondo la metodologia ISO 20022. Se le informazioni sono preparate in un formato leggibile meccanicamente a norma di uno degli atti legislativi dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859, gli organismi di raccolta provvedono affinché i metadati a corredo di tali informazioni siano forniti in conformità con la metodologia ISO 20022 o nello stesso formato delle informazioni.
Storico versioni
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