Art. 2
Identificativo della persona giuridica
In vigore dal 10 lug 2025
Identificativo della persona giuridica
Ove prescritto da uno qualsiasi degli atti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859 o da un atto delegato o di esecuzione basato sui suddetti atti ai fini dell’ESAP, il soggetto che trasmette informazioni agli organismi di raccolta e la persona giuridica cui si riferiscono le informazioni sono identificati con un identificativo della persona giuridica che:
a)
riguarda tale persona e, a seconda dei casi, tale soggetto;
b)
è conforme alla norma ISO 17442; e
c)
è inserito nella base dati LEI gestita dalla Global Legal Entity Identifier Foundation.
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