Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 lug 2025
1.   Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di lisina e dei suoi esteri, dei sali di tali prodotti, e di additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, per il 68 % o più, ma non per più dell’80 %, da solfato di L-lisina, e per non più del 32 % da altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi, attualmente classificati con i codici NC ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 e 2922 41 00 (codici TARIC: 2309 90 31 51, 2309 90 31 59, 2309 90 31 61, 2309 90 31 69, 2309 90 96 51, 2309 90 96 59, 2309 90 96 61, 2309 90 96 69) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC Meihua Group: — Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd — Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd 47,7 89IE Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd 58,2 89IF Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 53,1 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 58,2 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di lisina venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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