Art. 6 · Modifiche non sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente

Art. 6

Modifiche non sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente

In vigore dal 3 lug 2025
Modifiche non sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente 1.   Gli enti classificano le modifiche non sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto come modifiche che richiedono l’invio di una notifica con informazioni aggiuntive, conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), se esse comportano tutti gli scenari seguenti: a) una variazione pari o superiore all’1 %, in valore assoluto, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, della misura del rischio Rn 1 di cui all’, paragrafo 4, lettera a); b) una qualsiasi delle situazioni seguenti: i) un aumento pari o superiore al 10 % e inferiore al 15 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui all’, paragrafo 2, lettera b), punto i); ii) una diminuzione pari o superiore al 5 % e inferiore al 10 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui all’, paragrafo 2, lettera b), punto i); iii) un aumento pari o superiore al 15 % e inferiore al 20 %, in valore assoluto, della misura del rischio Rn 1 di cui all’, paragrafo 4, lettera a); iv) una diminuzione pari o superiore al 10 % e inferiore al 15 %, in valore assoluto, della misura del rischio Rn 1 di cui all’, paragrafo 4, lettera a); c) R change non risponde al criterio di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto v). 2.   Gli enti informano le rispettive autorità competenti conformemente all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 quattro settimane prima di attuare una modifica non sostanziale del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto. Tuttavia gli enti notificano qualsiasi modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto derivata dal mancato soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento prima di attuare tale modifica. 3.   Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), gli enti determinano l’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto considerando l’aumento più elevato, in valore assoluto nel periodo di cui all’, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo. Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iv), gli enti determinano l’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto considerando la diminuzione più elevata, in valore assoluto nel periodo di cui all’, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo.
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