Art. 5 · Modifiche sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente

Art. 5

Modifiche sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente

In vigore dal 3 lug 2025
Modifiche sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente 1.   Conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, gli enti classificano come sostanziali le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto, di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, se esse comportano entrambi gli scenari seguenti: a) una variazione pari o superiore all’1 %, in valore assoluto, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, della misura del rischio Rn 1 di cui all’, paragrafo 4, lettera a); b) una qualsiasi delle situazioni seguenti: i) un aumento pari o superiore al 15 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto i); ii) una diminuzione pari o superiore al 10 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto i); iii) un aumento pari o superiore al 20 %, in valore assoluto, della misura del rischio Rn 1 di cui all’, paragrafo 4, lettera a); iv) una diminuzione pari o superiore al 15 %, in valore assoluto, della misura del rischio Rn 1 di cui all’, paragrafo 4, lettera a); v) una diminuzione del rapporto di cui al paragrafo 4, che comporta il soddisfacimento della condizione seguente: dove R change è il rapporto di cui al paragrafo 4 con applicazione della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli enti non considerano come sostanziali le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto che sono state richieste dalla rispettiva autorità competente. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli enti considerano come non sostanziali, da notificare con informazioni di base, le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto derivanti dal mancato soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto v), gli enti calcolano il rapporto R change secondo la formula seguente: dove gli enti calcolano PESt+k RC e PESt+k FC conformemente all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dove t è il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente e la somma è calcolata nel periodo di 15 giorni lavorativi consecutivi di cui all’, paragrafo 9, del presente regolamento. 5.   Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), gli enti determinano l’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto considerando l’aumento più elevato, in valore assoluto nel periodo di cui all’, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo. Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iv), gli enti determinano l’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto considerando la diminuzione più elevata, in valore assoluto nel periodo di cui all’, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo.
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