Art. 3
Modifiche non sostanziali ed estensioni non sostanziali dell’uso dei modelli interni alternativi che richiedono l’invio di una notifica con informazioni aggiuntive
In vigore dal 3 lug 2025
Modifiche non sostanziali ed estensioni non sostanziali dell’uso dei modelli interni alternativi che richiedono l’invio di una notifica con informazioni aggiuntive
1. Gli enti classificano le modifiche non sostanziali dell’uso dei propri modelli interni alternativi come modifiche che richiedono l’invio di una notifica con informazioni aggiuntive di cui all’, paragrafo 2, lettera a), se esse soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:
a)
rispondono a uno qualsiasi dei criteri qualitativi di cui all’allegato, parte II;
b)
determinano una variazione pari o superiore all’1 %, in valore assoluto, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto della modifica, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn
i
di cui all’, paragrafo 4, che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5 di tale articolo e comportano una qualsiasi delle conseguenze seguenti:
i)
un aumento pari o superiore al 10 % e inferiore al 15 %, in valore assoluto, della somma S
IMA
di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto i);
ii)
una diminuzione pari o superiore al 5 % e inferiore al 10 %, in valore assoluto, della somma S
IMA
di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto i);
iii)
un aumento pari o superiore al 15 % e inferiore al 20 %, in valore assoluto, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn
i
di cui all’, paragrafo 4, che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5 di tale articolo;
iv)
una diminuzione pari o superiore al 10 % e inferiore al 15 %, in valore assoluto, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn
i
di cui all’, paragrafo 4, che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5 di tale articolo.
2. Gli enti classificano le estensioni non sostanziali dell’uso dei propri modelli interni alternativi come estensioni che richiedono l’invio di una notifica con informazioni aggiuntive di cui all’, paragrafo 2, lettera a), se esse soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:
a)
rispondono a uno qualsiasi dei criteri qualitativi di cui all’allegato, parte II;
b)
determinano una variazione pari o superiore all’1 %, in valore assoluto, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto dell’estensione, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn
i
di cui all’, paragrafo 4, che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5 di tale articolo e comportano una qualsiasi delle conseguenze seguenti:
i)
una variazione pari o superiore al 5 % e inferiore al 10 %, in valore assoluto, della somma S
IMA
di cui all’, paragrafo 2, lettera b), punto i);
ii)
una variazione pari o superiore al 10 % e inferiore al 15 %, in valore assoluto, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn
i
di cui all’, paragrafo 4, che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5 di tale articolo.
3. Gli enti informano le rispettive autorità competenti conformemente all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 quattro settimane prima di attuare un’estensione o una modifica non sostanziale dell’uso dei propri modelli interni alternativi.
4. Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), gli enti determinano l’impatto della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi considerando l’aumento più elevato, in valore assoluto nel periodo di cui all’, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo.
Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iv), gli enti determinano l’impatto della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi considerando la diminuzione più elevata, in valore assoluto nel periodo di cui all’, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo.
Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i) o ii), gli enti determinano l’impatto dell’estensione dell’uso dei propri modelli interni alternativi considerando la variazione più elevata, in valore assoluto nel periodo di cui all’, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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