Art. 9 · Governo societario

Art. 9

Governo societario

In vigore dal 2 lug 2025
Governo societario 1.   Il gestore dello SPIS stabilisce obiettivi formalizzati che attribuiscano massima priorità alla sicurezza e all’efficienza dello SPIS. Gli obiettivi fanno esplicita menzione del sostegno alla stabilità finanziaria e ad altre pertinenti considerazioni di interesse pubblico, in particolare all’apertura e all’efficienza dei mercati finanziari. 2.   Il gestore dello SPIS si dota di dispositivi di governo societario efficaci e documentati, delineanti linee di competenza e responsabilità chiare e dirette. Tali dispositivi sono posti a disposizione dell’autorità competente, dei titolari e dei partecipanti. La relativa documentazione è pubblicata dal gestore dello SPIS in versione sintetica. 3.   Il ruolo e le responsabilità del Consiglio sono chiaramente definiti. Ruolo e responsabilità del Consiglio includono: a) l’individuazione di chiare finalità strategiche e di chiari obiettivi strategici per lo SPIS; b) l’istituzione di procedure documentate per il funzionamento dello SPIS, ivi incluse le procedure per individuare, affrontare e gestire i conflitti di interesse dei membri del Consiglio; c) ad esclusione degli SPIS dell’Eurosistema, la predisposizione di misure efficaci di selezione, controllo e, se del caso, rimozione dei membri della dirigenza; d) ad esclusione degli SPIS dell’Eurosistema, la fissazione di idonee linee di condotta in tema di remunerazione coerenti con le migliori pratiche e basate su risultati di lungo periodo. 4.   Ad esclusione degli SPIS dell’Eurosistema, il Consiglio verifica il proprio rendimento complessivo e quello individuale dei suoi membri con cadenza almeno annuale. 5.   La composizione del Consiglio assicura l’integrità e, fatta eccezione per gli SPIS dell’Eurosistema, una combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS che di mercati finanziari in genere, tali da permettere al Consiglio di svolgere il proprio ruolo e adempiere ai propri compiti. La composizione tiene altresì conto dei criteri di attribuzione delle responsabilità ai sensi della normativa nazionale. Ad esclusione degli SPIS dell’Eurosistema, ove consentito dalla normativa nazionale, del Consiglio fanno parte membri non esecutivi, compreso almeno un amministratore indipendente. 6.   Il Consiglio istituisce e sorveglia un quadro documentato per la gestione del rischio che: a) comprende le politiche di tolleranza del rischio e di propensione al rischio del gestore dello SPIS; b) attribuisce competenze e responsabilità per le decisioni inerenti al rischio; c) disciplina il processo decisionale in situazioni di crisi e di emergenza; d) disciplina le funzioni di controllo interno; Il Consiglio istituisce un comitato rischi incaricato di assisterlo nell’assolvimento delle sue responsabilità in materia di rischi. Il comitato rischi assiste il Consiglio in merito alla gestione dei rischi da parte dello SPIS. Il Consiglio assicura che vi siano almeno tre linee di difesa chiare ed efficaci (operazioni, gestione del rischio e revisione interna), distinte l’una dall’altra e dotate di sufficiente autorità, indipendenza, risorse e accesso al Consiglio. 7.   È necessaria l’approvazione del Consiglio per le decisioni che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dello SPIS e per i principali documenti relativi ai rischi che regolano il funzionamento dello SPIS. Come minimo, il Consiglio approva e riesamina annualmente il quadro integrato per la gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 1, il piano di risanamento e di ordinata liquidazione e il piano per la raccolta di capitale di cui, rispettivamente, agli , paragrafo 4, e 18, paragrafo 6, i quadri relativi al rischio di credito e al rischio di liquidità di cui, rispettivamente, agli , paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, il quadro relativo alle garanzie che regola la gestione dei rischi di cui all’, la strategia di investimento dello SPIS di cui all’, paragrafo 4, il quadro per il rischio operativo e il relativo piano di continuità operativa di cui, rispettivamente, all’, paragrafi 1 e 6, il quadro e la strategia relativi alla resilienza informatica di cui all’, paragrafo 1 e il quadro di esternalizzazione di cui all’, paragrafo 4. 8.   Il Consiglio assicura che le decisioni più rilevanti sull’assetto tecnico e funzionale, sulle regole e sulla strategia complessiva dello SPIS, in particolare per ciò che attiene alla scelta del sistema di compensazione e regolamento, della struttura operativa, dell’ambito dei prodotti compensati o regolati e sull’utilizzo di tecnologie e procedure rispondano in modo adeguato all’interesse legittimo dei soggetti interessati dello SPIS. I soggetti interessati e, ove opportuno, il pubblico sono consultati con ragionevole anticipo in merito a tali decisioni. 9.   Sono chiaramente definiti ruolo e responsabilità della Dirigenza e, se del caso, della dirigenza della succursale, nonché i rapporti gerarchici nella dirigenza, e se del caso, della dirigenza della succursale, e i rapporti gerarchici tra la dirigenza e il Consiglio, e se del caso, tra la dirigenza della succursale e il Consiglio, del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente. La composizione della dirigenza, e se del caso la composizione della dirigenza della succursale, assicura l’integrità personale e la combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS sia in materia di mercati finanziari in genere, tali da permettere alla dirigenza di adempiere ai propri compiti relativi al funzionamento e alla gestione del rischio del gestore dello SPIS. 10.   La dirigenza, sotto la direzione del Consiglio, e se del caso la dirigenza della succursale, sotto la direzione del consiglio e della dirigenza del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente è responsabile di garantire: a) che le attività del gestore dello SPIS siano coerenti con i suoi obiettivi, la sua strategia e la sua tolleranza del rischio; b) che i controlli interni e le relative procedure siano adeguatamente concepite, attuate e sorvegliate in modo tale da promuovere gli obiettivi del gestore dello SPIS; c) che i controlli interni e le relative procedure siano soggette a regolare revisione e verifica da parte di funzioni di controllo del rischio e di revisione interna dotate di personale sufficiente e adeguatamente formato; d) il loro coinvolgimento attivo nelle procedure di gestione del rischio; e) che al quadro di gestione del rischio dello SPIS siano destinate risorse sufficienti. 11.   Nel caso in cui una succursale sia identificata come gestore dello SPIS: a) lo svolgimento dei compiti necessari a garantire il rispetto del presente regolamento è debitamente delegato alla dirigenza della succursale; b) tutti gli amministratori delegati che formano la dirigenza della succursale sono anche membri della dirigenza del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente. Ai fini della lettera b), per «membri della dirigenza» si intendono, in un sistema monistico, i membri del Consiglio impegnati nella gestione corrente del soggetto giuridico ed eventuali altri direttori esecutivi nominati dal Consiglio impegnati nella gestione corrente del soggetto giuridico oppure, in un sistema dualistico, i membri del consiglio di gestione ed eventuali altri direttori esecutivi nominati dal Consiglio o dal consiglio di gestione impegnati nella gestione corrente del soggetto giuridico. 12.   Un gestore dello SPIS, quando garantisce il rispetto dei requisiti di integrità ai sensi dei paragrafi 5 e 9, verifica se i membri del Consiglio, della Dirigenza e, se del caso, della dirigenza della succursale del gestore dello SPIS abbiano precedenti relativi a condanne o sanzioni per violazioni del diritto commerciale, del diritto fallimentare,del diritto in materia di servizi finanziari, del diritto in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo applicabili, nonché per violazione dei doveri d’ufficio e per frode.
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