Art. 7
Motivazione della decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS
In vigore dal 2 lug 2025
Motivazione della decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS
1. La decisione della BCE che identifica un sistema di pagamento come SPIS è accompagnata dall’indicazione della motivazione di tale decisione. La motivazione espone i fatti rilevanti e i fondamenti giuridici su cui la decisione della BCE è fondata.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 3, la BCE basa la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo su fatti e fondamenti giuridici sui quali il gestore del sistema di pagamento ha potuto formulare osservazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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