Art. 34
Riesame
In vigore dal 2 lug 2025
Riesame
Il Consiglio direttivo riesamina l’applicazione generale del presente regolamento non oltre i due anni successivi alla data in cui esso entra in vigore e, successivamente, ogni tre anni, e valuta la necessità di introdurre delle modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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