Art. 32 · Misure correttive

Art. 32

Misure correttive

In vigore dal 2 lug 2025
Misure correttive 1.   Ove il gestore di uno SPIS non si conformi al presente regolamento o vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il gestore dello SPIS non si conformi al presente regolamento, l’autorità competente può avviare una procedura per imporre una misura correttiva, nel qual caso l’autorità competente: a) comunica per iscritto al gestore dello SPIS la natura dell’inosservanza o della sospetta inosservanza; e b) offre al gestore dello SPIS l’opportunità di essere ascoltato e fornire spiegazioni. 2.   Sulla base delle informazioni fornite dal gestore dello SPIS, l’autorità competente può imporre nei confronti del gestore dello SPIS misure correttive al fine di rimediare all’inosservanza e/o evitare che questa si ripeta. Nei casi in cui il gestore dello SPIS sia una succursale, le misure correttive sono imposte nei confronti della succursale. 3.   L’autorità competente può immediatamente imporre misure correttive ove riscontri che l’inosservanza è talmente grave da richiedere l’adozione di un intervento immediato. Essa motiva la propria decisione. 4.   Un’autorità competente diversa dalla BCE la informa senza indebito ritardo della propria intenzione di imporre misure correttive nei confronti di un gestore dello SPIS. 5.   Le misure correttive possono essere imposte indipendentemente o parallelamente alle sanzioni irrogate ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio (15). 6.   All’imposizione delle misure correttive ai sensi del presente articolo si applicano le norme e la procedura di cui alla decisione (UE) 2017/2098 della Banca centrale europea (BCE/2017/33) (16).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:1355:oj#art-32