Art. 30
Organizzazione delle attività di sorveglianza
In vigore dal 2 lug 2025
Organizzazione delle attività di sorveglianza
1. Un’autorità competente può svolgere attività di sorveglianza continuativa e/o ad hoc al fine di verificare l’osservanza da parte del gestore dello SPIS dei requisiti di cui agli articoli da 8 a 27 e all’ o di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.
2. L’autorità competente si adopera per istituire meccanismi di cooperazione con altre autorità competenti, se necessario. Laddove una succursale è eccezionalmente identificata come gestore dello SPIS, l’autorità competente istituisce un meccanismo di cooperazione con l’autorità responsabile della sorveglianza o della vigilanza del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente.
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