Art. 29 · Poteri dell’autorità competente

Art. 29

Poteri dell’autorità competente

In vigore dal 2 lug 2025
Poteri dell’autorità competente 1.   L’autorità competente ha il potere di: a) ottenere, in qualsiasi momento, dal gestore dello SPIS tutte le informazioni e la documentazione necessarie per verificare la conformità ai requisiti imposti dal presente regolamento o promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico. Il gestore dello SPIS comunica le informazioni rilevanti all’autorità competente senza indebito ritardo; b) richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente per condurre un’indagine o un riesame indipendente sul funzionamento dello SPIS. L’autorità competente può imporre requisiti relativi al tipo di esperto da nominare, al contenuto e all’ambito della relazione da predisporre, all’utilizzo della relazione, inclusa la comunicazione e pubblicazione di taluni elementi, e alla tempistica per la stesura della relazione. Il gestore dello SPIS informa l’autorità competente sulle modalità con le quali i requisiti sono stati adempiuti; c) condurre ispezioni in loco o delegarne l’esecuzione. Se necessario ai fini della corretta ed efficiente esecuzione dell’ispezione, l’autorità competente può eseguirla senza darne preventivamente avviso. 2.   La decisione (UE) 2019/1349 della Banca centrale europea (BCE/2019/25) (14) precisa la procedura e le condizioni per l’esercizio da parte di un’autorità competente dei poteri di cui al presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:1355:oj#art-29